Ordinanza del DATEC
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Art. 34 Casi speciali
1 L’UFAC può autorizzare un’impresa di manutenzione, abilitata ai sensi del regolamento (CE) n. 2042/200398, a eseguire e certificare conformemente a tale regolamento lavori di manutenzione su aeromobili che non rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 216/2008, sempreché detti lavori siano eseguiti e certificati nel rispetto di un allegato nazionale al manuale dell’impresa di manutenzione (MOE/MOM) approvato dall’UFAC secondo il regolamento (CE) n. 2042/2003. L’UFAC può emanare direttive nell’ambito delle comunicazioni tecniche di cui all’articolo 50. 2 L’UFAC può autorizzare l’esercente di un velivolo monomotore a pistoni o di un aeromobile della categoria speciale a eseguire e certificare personalmente determinati lavori di manutenzione non complessi sul suo aeromobile. A tal fine emana direttive (Comunicazioni tecniche, art. 50). 3 Oltre al personale di manutenzione abilitato, l’UFAC può abilitare l’esercente di un aeromobile della categoria speciale «autocostruzioni» o un esperto da lui designato a eseguire, sorvegliare e certificare personalmente determinati lavori di manutenzione secondo i documenti di manutenzione. Stabilisce l’estensione e le condizioni di tale abilitazione. Può sorvegliare i lavori di manutenzione.99 4 Per la manutenzione di un aeromobile delle sottocategorie «storico» e «limitato», l’esercente può avvalersi oltre che del personale di manutenzione abilitato anche di altri esperti.100 L’UFAC ne verifica le competenze. Può abilitarli a eseguire, sorvegliare e certificare determinati lavori di manutenzione. Stabilisce l’estensione e le condizioni di tale abilitazione. Può sorvegliare i lavori di manutenzione o fissare condizioni supplementari. 5 Se constata lacune di manutenzione ai sensi dei capoversi 1–4, l’UFAC può ritirare al titolare l’autorizzazione o l’abilitazione o limitarla. 98 Conformemente al n. 3 dell’all. all’Acc. sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68). 99 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 309). 100 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 309). |