Ordinanza del DATEC
|
Art. 36
1 Le esigenze applicabili all’esecuzione di lavori di manutenzione all’estero sugli aeromobili che effettuano voli commerciali sono sancite nelle disposizioni concernenti l’esercizio di aeromobili nel trasporto aereo commerciale. 2 I lavori di manutenzione su aeromobili che effettuano voli non commerciali o su motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti destinati a essere montati su aeromobili che effettuano voli non commerciali possono essere eseguiti e certificati all’estero unicamente da imprese di costruzione o di manutenzione riconosciute per siffatti lavori dalle competenti autorità aeronautiche. 3 Qualora vengano affidati lavori di manutenzione a imprese di costruzione o manutenzione estere, l’esercente deve esigere che:
4 L’UFAC può controllare sul posto l’esecuzione dei lavori di manutenzione. 5 Se constata che i lavori di manutenzione eseguiti all’estero presentano lacune, l’UFAC può decidere che:
6 In determinati casi, l’UFAC può autorizzare deroghe ai capoversi 2 e 3. |