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Ordinanza del DATEC concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA)1
del 18 settembre 1995 (Stato 15 luglio 2015)
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4271).
Art. 36
1 Le esigenze applicabili all’esecuzione di lavori di manutenzione all’estero sugli aeromobili che effettuano voli commerciali sono sancite nelle disposizioni concernenti l’esercizio di aeromobili nel trasporto aereo commerciale.
2 I lavori di manutenzione su aeromobili che effettuano voli non commerciali o su motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti destinati a essere montati su aeromobili che effettuano voli non commerciali possono essere eseguiti e certificati all’estero unicamente da imprese di costruzione o di manutenzione riconosciute per siffatti lavori dalle competenti autorità aeronautiche.
3 Qualora vengano affidati lavori di manutenzione a imprese di costruzione o manutenzione estere, l’esercente deve esigere che:
a.
vengano utilizzati i pertinenti documenti (art. 25); e
b.
i certificati e i rapporti di lavoro necessari vengano elaborati conformemente alle prescrizioni svizzere (art. 37 e 38).
4 L’UFAC può controllare sul posto l’esecuzione dei lavori di manutenzione.
5 Se constata che i lavori di manutenzione eseguiti all’estero presentano lacune, l’UFAC può decidere che:
a.
l’aeromobile non venga messo in circolazione o il motore, l’elica, la parte d’aeromobile o l’equipaggiamento non venga più riutilizzato prima che un’impresa di manutenzione svizzera abbia eseguito i necessari lavori di manutenzione;
b.
tali lavori non vengano più affidati all’impresa di manutenzione estera in questione.
6 In determinati casi, l’UFAC può autorizzare deroghe ai capoversi 2 e 3.