Ordinanza del DATEC
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Art. 37 Certificato di riammissione in servizio 104
1 Alla fine dei lavori di manutenzione su aeromobili e su motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti che vi sono montati, specialmente dopo aver riparato disturbi tecnici e difetti o dopo sollecitazioni anormali, una persona abilitata conferma, mediante un certificato di riammissione in servizio, i lavori eseguiti:
2 Dopo aver eseguito i lavori di manutenzione su motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti non destinati all’immediato montaggio su un aeromobile, una persona abilitata deve allestire un certificato di riammissione in servizio. 3 Il certificato di riammissione in servizio è rilasciato unicamente se i lavori di manutenzione sono stati effettuati e terminati conformemente ai pertinenti documenti di manutenzione (art. 25) e se sono stati montati soltanto motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti utilizzabili (art. 18 e 28). 4 La validità del certificato di riammissione in servizio scade:
5 Il certificato di riammissione in servizio non può essere rilasciato quando si è a conoscenza di fatti che compromettono seriamente la sicurezza di volo. 104 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629). |