Ordinanza del DATEC
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Art. 40 Volo di controllo 107
1 Se, dopo lavori di manutenzione, il funzionamento dell’aeromobile, del motore, dell’elica, di parti d’aeromobile o degli equipaggiamenti non può essere controllato con mezzi di controllo al suolo, bisogna procedere a un volo di controllo. 2 Sono fatte salve le istruzioni particolari dell’UFAC o del titolare del certificato di tipo. 107 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629). |