Ordinanza del DATEC
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Art. 42 Obbligo d’approvazione 110
1 Le modifiche su aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti devono essere approvate dall’UFAC. 2 I documenti necessari sono trasmessi all’UFAC prima dell’inizio dei lavori di modificazione. 3 Le riparazioni che non possono essere eseguite nell’ambito della manutenzione ordinaria e per le quali si rendono necessari lavori di sviluppo sono considerate modifiche. 110 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629). |