Ordinanza del DATEC
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Art. 50 Comunicazioni tecniche
1 L’UFAC emana, sotto forma di comunicazioni tecniche, direttive e comunicazioni concernenti lo sviluppo, l’ammissione, la costruzione e la manutenzione degli aeromobili, dei motori, delle eliche, delle parti d’aeromobile e degli equipaggiamenti. 2 L’UFAC pubblica le comunicazioni tecniche119. 3 Una copia delle comunicazioni tecniche può essere ottenuta, dietro pagamento, presso l’UFAC. 119 Ottenibili presso l’UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch). |