Ordinanza del DATEC
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Art. 9 Procedura d’ammissione
1 L’UFAC è in ogni caso l’autorità competente in materia d’ammissione.25 1bis La procedura d’ammissione per gli aeromobili della categoria standard e per i loro motori ed eliche è disciplinata, in deroga all’articolo 4 capoverso 4 del regolamento (CE) n. 216/200826, dal regolamento (UE) n. 748/201227.28 2 La procedura d’ammissione per gli aeromobili della categoria speciale e per i relativi motori ed eliche è stabilita dall’UFAC nel singolo caso (Comunicazione tecnica, art. 50). 3 Spetta al richiedente procurarsi i documenti relativi alle esigenze di navigabilità previste dalla procedura d’ammissione. 4 Il richiedente o il costruttore deve consegnare gratuitamente all’UFAC tutti i documenti necessari per l’ammissione e i relativi emendamenti. Tali documenti vanno redatti in inglese o in una lingua ufficiale. 5 L’UFAC può riconoscere i certificati di tipo stranieri se sono conformi alle esigenze di navigabilità definite all’articolo 10.29 25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629). 26 Conformemente al n. 3 dell’allegato dell’Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68). 27 Conformemente al n. 3 dell’allegato dell’Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68). 28 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008 (RU 2008 3629). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 20152181). 29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 20152181). |