Ordinanza del DATEC
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Art. 12 Riconoscimento di certificati stranieri di navigabilità per l’esportazione
1 Al momento dell’importazione di un aeromobile, l’UFAC può, fino all’emissione di un certificato di navigabilità svizzero, di un certificato ristretto di navigabilità svizzero o di un’autorizzazione di volo svizzera, riconoscere un certificato di navigabilità per l’esportazione rilasciato dallo Stato esportatore o documenti equivalenti. Nel certificato devono figurare le differenze rispetto al tipo.46 2 La durata di validità di un certificato straniero di navigabilità per l’esportazione è disciplinata dalle convenzioni internazionali. In loro mancanza, l’UFAC decide in merito alla durata di validità del certificato straniero. 3 Alla scadenza di un certificato straniero di navigabilità per l’esportazione, l’UFAC può chiedere l’esecuzione di speciali lavori di manutenzione. 46 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025184). |
