Ordinanza del DFI
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Art. 98 Caratterizzazione
1 Invece della denominazione specifica «miele» possono essere usate le seguenti denominazioni specifiche:
2 Il miele in favi o dischi e il miele con parti di favi devono essere designati come tali. 3 Il miele che presenta sapore o odore estranei, che ha iniziato a fermentare o a schiumeggiare o è stato riscaldato eccessivamente deve essere designato come «miele per pasticceria» oppure «miele per industria». In combinazione con la denominazione specifica deve figurare l’indicazione «solo per cottura». 4 Nel caso di miele per pasticceria non destinato a essere consegnato ai consumatori, i contenitori da trasporto, gli imballaggi e i documenti commerciali devono recare la denominazione specifica completa secondo il capoverso 3. 5 La denominazione specifica, ad eccezione del miele per pasticceria e del miele per industria, può essere completata con:
42 RS 910.12 |