Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza definisce le derrate alimentari di origine animale, segnatamente:
2 Essa stabilisce i requisiti delle derrate alimentari di cui al capoverso 1 e ne disciplina la particolare caratterizzazione. 3 Sono parimenti considerati derrate alimentari di origine animale i molluschi bivalvi vivi, gli echinodermi vivi, i tunicati vivi e i gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano, nonché altri animali consegnati vivi ai consumatori e preparati a tal fine. |