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Art. 20 Restrizioni
1 I prodotti della pesca contenenti biotossine, come la ciguatossina o le tossine che paralizzano i muscoli, non possono essere immessi sul mercato. 2 Sono esclusi i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, che sono stati fabbricati in conformità con l’allegato III Sezione VII del regolamento (CE) n. 853/200423 e che soddisfano i requisiti di cui all’allegato III sezione VII capitolo V numero 2 del regolamento (CE) n. 853/2004. 3 I prodotti della pesca non trasformati appartenenti alle seguenti categorie di specie sono considerati impropri al consumo da parte dell’essere umano, qualora dal controllo organolettico emergano dubbi circa la loro freschezza e i controlli chimici dimostrino che i seguenti valori limite di azoto basico volatile totale (ABVT) sono superati:
23 Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; da ultimo modificato dal regolamento (UE) n. 2016/355, GU L 67 del 12.3.2016, pag. 22. |