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Art. 3
1 Per quanto concerne le derrate alimentari congelate di origine animale, fino al momento in cui alla derrata alimentare viene applicata la caratterizzazione secondo le disposizioni dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20163 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID), il responsabile di un’azienda alimentare fornitrice deve provvedere affinché siano messe a disposizione dell’azienda alimentare a cui è fornita la derrata alimentare nonché dell’autorità competente che ne fa richiesta le seguenti informazioni:
2 Se una derrata alimentare è prodotta a partire da materie prime con diverse date secondo le lettere a–e, devono essere rese note le date più vecchie. 3 La scelta della forma più idonea in cui vanno riportate tali informazioni resta a discrezione del fornitore. |
