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Art. 87 Caratterizzazione
1 La denominazione specifica del colostro vaccino è «colostro». 2 I prodotti fabbricati a partire dal colostro vaccino devono recare l’indicazione «contiene colostro». 3 Per il colostro di altri mammiferi si deve indicare la specie animale. 4 I prodotti fabbricati a partire dal colostro di altri mammiferi, oltre alla dicitura «contiene colostro», devono recare l’indicazione della specie animale. 5 Nel caso di miscele di colostro proveniente da diversi mammiferi, occorre menzionare le specie animali e le proporzioni della miscela in percentuale (ad es. «Colostro vaccino con X% di colostro di capra»). |