Ordinanza del DFI
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Art. 18 Requisiti
1 È permesso aggiungervi noci, prodotti di panetteria, dolciumi, prodotti di frutta o di verdura, miele, cioccolata o bevande alcoliche. 2 Le miscele di base destinate alla fabbricazione di gelato commestibile devono essere pastorizzate prima del congelamento. Ne sono eccettuati i prodotti di cui all’articolo 20. 3 Il peso del gelato commestibile non deve essere inferiore a 450 g per litro di prodotto finito. |