Ordinanza del DFI
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Art. 24 Verdura
1 Per verdura si intendono le piante o parti di piante destinate all’alimentazione umana. 2 Si distinguono i seguenti tipi di verdura:
3 Alla consegna ai consumatori, la verdura deve essere pulita, intatta e tipica della sua varietà, sviluppata normalmente, matura per il raccolto e ben sgocciolata, se è stata lavata. 4 Alla consegna ai consumatori le patate devono essere di una varietà ben determinata ed essere il più possibile prive di terra aderente. 5 È vietato far aumentare il peso della verdura fresca mediante bagnatura. Non è considerata bagnatura l’usuale umidificazione praticata esclusivamente per mantenere i prodotti allo stato di freschezza. |