Ordinanza del DFI
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Art. 25 Denominazione specifica di patate e alghe
1 Sui contenitori e gli imballaggi di patate deve essere indicata la varietà. 2 Sugli imballaggi e sulle etichette di alghe deve esserne indicata la specie. Se non esiste una denominazione commerciale usuale o se tale denominazione non è chiara, occorre indicare la denominazione latina del ceppo dell’alga. |