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Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile (ODOV)
del 16 dicembre 2016 (Stato 1° luglio 2020)
Art. 27Requisiti per le conserve di frutta e verdura
1 Le conserve umide (acidule o acide) possono contenere, per la conservazione, bevande spiritose, oli vegetali, aceto di fermentazione, sale commestibile nonché sorte di zuccheri. Inoltre è permessa l’aggiunta di spezie e di erbe.
2 Nelle conserve di spinaci designate come pronte per la cottura o in modo simile, il contenuto di farina non può superare il 2 per cento in massa, calcolato come amido anidro.
3 La frutta secca può contenere, per la conservazione, oltre agli additivi ammessi, anche sale commestibile o sorte di zuccheri.
4 Alla verdura essiccata può essere aggiunto sale commestibile.