Ordinanza del DFI
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Art. 3 Piante che non possono essere utilizzate come derrate alimentari
1 Le piante, le parti di piante o i preparati da esse ottenuti secondo l’allegato 1 non possono essere utilizzate come derrate alimentari e non possono essere aggiunte alle derrate alimentari.2 2 L’utilizzo di aromi di piante, parti di piante o preparati di cui al capoverso 1 è disciplinato dall’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20163 sugli aromi. 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 28 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1247). |
