Ordinanza del DFI
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Art. 36 Denominazione specifica
1 Sui contenitori e gli imballaggi di funghi commestibili deve figurare la denominazione della specie. Se non esiste una denominazione della specie nella lingua ufficiale oppure se essa non è chiara, deve essere indicata la denominazione latina. 2 Possono essere designati come «funghi porcini» o «boleti» le cinque specie Boletus aereus, Boletus aestivalis(Boletus reticulatus), Boletus edulis, Boletus mamorensise Boletus pinophilus. Se una di queste specie è indicata con la denominazione specifica, essa sola deve essere presente. 3 Nel caso dei funghi commestibili preimballati consegnati esclusivamente come cappelli interi, la denominazione specifica è «cappelli di X» (X = nome della specie). 4 La denominazione specifica degli estratti e dei concentrati di funghi è: «estratto di X» o «concentrato di X» (X = nome della specie). |