1 I prodotti designati come «paste alimentari» possono essere fabbricati unicamente con prodotti di macinazione del frumento.
2 Se le paste alimentari vengono fabbricate con altri prodotti di macinazione quali farina di segale, orzo, avena, farro o soia, ciò dev’essere indicato nella denominazione specifica.
3 L’aggiunta di verdura o di altri ingredienti deve venir indicata nella denominazione specifica. Sono eccettuati:
- a.
- gli ingredienti secondo l’articolo 71 capoverso 3;
- b.
- le uova;
- c.
- il latte.
4 Nella denominazione specifica si possono indicare le uova («paste alimentari all’uovo», «tagliatelle all’uovo») quando il prodotto contiene almeno 135 g di uova in guscio o congelate oppure 36 g di polvere di uovo intero per kg di prodotti di macinazione. Se vengono impiegate conserve di uova, il rapporto tra albume e tuorlo deve corrispondere a quello dell’uovo intero.
5 Se le paste all’uovo contengono uova che non provengono dalla gallina, la specie delle uova aggiunte dev’essere indicata nella denominazione specifica.
6 Nella denominazione specifica si può indicare il latte («paste alimentari al latte»), quando il prodotto contiene almeno 20 g di sostanza secca del latte per kg di prodotti di macinazione.