Ordinanza del DFI
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Art. 15 Denominazione specifica
1 Le denominazioni specifiche «margarina», «margarina tre quarti grassa», «margarina mezzo grassa» «minarina» o «grasso da spalmare», «grasso misto», «grasso misto tre quarti grasso», «grasso misto mezzo grasso» o «miscela di grassi da spalmare» devono essere impiegate in modo corrispondente al rispettivo tenore di grasso secondo l’articolo 14 capoverso 1. 2 Per i grassi da spalmare e le miscele di grassi da spalmare secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettera d la denominazione specifica deve essere completata indicando il tenore di grasso in percentuale: «grasso da spalmare X %» o «miscela di grassi da spalmare X %». Invece della denominazione specifica possono essere utilizzate anche le espressioni «margarina con X % di grasso» o «grasso misto con X % di grasso». 3 I grassi da spalmare tre quarti grasso secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettera b possono anche recare l’indicazione «a ridotto tenore di grasso», i grassi da spalmare mezzo grasso e la minarina secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettera c le denominazioni «leggero/a» o «light». 4 I grassi da spalmare possono essere denominati «vegetali» purché siano stati fabbricati soltanto partendo da grassi di origine vegetale; per il grasso di origine animale è ammessa una tolleranza, dovuta a tecniche di fabbricazione, di un massimo del 2 per cento del tenore di grasso totale. |