Art. 21 Frutta e specie di frutta
1 Per frutta si intendono i prodotti vegetali, non elaborati, destinati all’alimentazione umana. 2 Si distinguono i seguenti tipi di frutta: - a.
- frutta a granelli come mele, pere e mele cotogne;
- b.
- frutta a nocciolo come albicocche, ciliege, pesche, prugne, susine, mirabelle e regina claudia;
- c.
- frutta a bacche come more, fragole, mirtilli, lamponi, ribes, uvaspina e uva da tavola;
- d.
- agrumi come pompelmi, mandarini, clementine, arance e limoni;
- e.
- frutta esotica come ananas, banane, datteri, fichi e avocado;
- f.
- frutta con guscio come castagne, nocciole, noci di cocco, mandorle, noci del Brasile, pistacchi o noci.
3 Alla consegna ai consumatori, la frutta deve essere pulita e matura, sviluppata normalmente quanto alla forma, al colore e alla costituzione interna, esente da difetti che ne compromettano il valore di consumo. 4 La frutta da conserva o da cuocere è frutta che non soddisfa i requisiti per la frutta da tavola ma è adatta alla cottura, all’essiccazione e ad altri modi di conservazione o di utilizzazione. Essa può presentare difetti esteriori, essere non perfettamente matura o leggermente troppo matura, leggermente alterata nella freschezza e conservabilità, un poco raggrinzita e leggermente diminuita di valore a causa di conservazione inadeguata o troppo lunga oppure per danni dovuti al trasporto.
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