Ordinanza del DFI
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Art. 22 Polpa di frutta, purea di frutta ed estratti acquosi di un frutto
1 La polpa, la polpa di frutta o le cellule sono la parte commestibile del frutto intero, se necessario sbucciato o privato dei semi. Essa può essere tagliata a pezzi o schiacciata, ma non deve essere ridotta in purea. Nel caso di agrumi, per polpa o per cellule si intendono gli agglomerati di succo ottenuti dall’endocarpo. 2 La purea di frutta è la parte commestibile del frutto intero, se necessario sbucciato o privato dei semi, ridotto in purea mediante passaverdura o con un procedimento simile. 3 La purea di frutta concentrata è il prodotto ottenuto dalla purea di frutta e mediante l’eliminazione fisica di una determinata percentuale dell’acqua naturale. Alla purea di frutta concentrata possono essere restituiti aromi. Gli aromi da restituire ai succhi devono essere ottenuti esclusivamente da frutti della stessa specie mediante processi fisici adeguati secondo l’allegato 3 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201612 sulle bevande. 4 Per estratti acquosi di un frutto s’intende l’intera parte del frutto solubile in acqua, eccettuate le perdite tecnicamente inevitabili. |