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Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile (ODOV)
Art. 47Ingredienti ammessi
Possono essere aggiunti gli ingredienti seguenti:
a.
per le derrate alimentari di cui agli articoli 39, 41 e 43:
1.
oli e grassi commestibili quali agenti antischiuma,
2.
miele al posto della totalità o di una parte delle sorte di zuccheri o del dolcificante alla frutta,
3.
bevande spiritose, vino e vino liquoroso, frutta con guscio, arachidi, erbe aromatiche, spezie,
4.
pectina,
5.
vaniglia ed estratti di vaniglia;
b.
per la confettura extra, la confettura, la gelatina extra e la gelatina: scorze di agrumi;
c.
per la confettura extra, la confettura, la gelatina extra e la gelatina non fabbricate con agrumi: succo di agrumi;
d.
per la confettura extra, la confettura, la gelatina extra e la gelatina fabbricate con mele cotogne: foglie di Pelargonium odoratissimum;
e.
per la confettura e la gelatina fabbricate con fragole, lamponi, uva spina, ribes rosso o susine: succo di barbabietole rosse;
f.
per la confettura extra e la confettura fabbricate con rosa canina, fragole, lamponi, uva spina, ribes rosso, rabarbaro o susine: succo di frutti rossi;
g.
per la confettura: succhi di frutti;
h.
per la marmellata e la marmellata-gelatina: oli eterici estratti da agrumi;
i.
per la crema di marroni: amido in piccole quantità.