Ordinanza del DFI
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Art. 49 Caratterizzazione
1 Per i prodotti di cui agli articoli 39, 41 e 43, oltre alle indicazioni secondo l’articolo 3 OID19 devono figurare:
2 L’indicazione secondo il capoverso 1 non è necessaria per i prodotti forniti direttamente dal fabbricante ai consumatori o ad aziende alimentari locali che li forniscono direttamente ai consumatori. 3 La denominazione specifica deve essere completata con l’indicazione dei frutti utilizzati in ordine decrescente delle percentuali del peso delle sostanze di partenza. Per i prodotti fabbricati con tre o più tipi di frutti, la dichiarazione dei frutti utilizzati può essere sostituita dalla menzione «più frutti», da un’indicazione simile o dall’indicazione del numero di tipi di frutti utilizzati. |