Ordinanza del DFI
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Art. 53 Denominazione specifica
1 I prodotti realizzati con fave e semi di cacao, il cioccolato, i prodotti di cioccolato e gli altri prodotti a base di cioccolato o cacao possono essere consegnati ai consumatori con una delle denominazioni specifiche stabilite nell’allegato 6 solo se soddisfano i requisiti corrispondenti. 2 Un’indicazione nella denominazione specifica sugli ingredienti di cui all’articolo 51 capoverso 3 è vietata in caso di aggiunta di:
3 Le denominazioni specifiche di cui all’allegato 6 possono essere impiegate a complemento delle designazioni di altri prodotti sempre che non possano essere confuse con tali prodotti. 4 Le denominazioni specifiche dei prodotti di cui all’allegato 6 numeri 6–10 e 13 che vengono immessi sul mercato come miscele possono essere sostituite dalle denominazioni «miscela di cioccolato», «miscela di praline», «miscela di cioccolato ripieno», «miscela di praliné ripieni» o da denominazioni analoghe. In questo caso l’etichetta può riportare un unico elenco degli ingredienti per tutti i prodotti della miscela. |