Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile (ODOV)
Art. 62Prodotti di macinazione
1 I prodotti di macinazione sono ottenuti da cereali, grani amidacei, leguminose o semi oleosi mediante triturazione meccanica. Essi possono essere trattati ulteriormente.
2 Secondo il procedimento di produzione si distinguono:
a.
perlati e mondati («Graupen», «perlé et mondé»): grani interi o loro parti, rotondi, decorticati e lucidati;
b.
tritello («Grütze», «gruau»): grani interi o loro parti, decorticati, di rottura grossolana;
c.
fiocchi: prodotto di macinazione ottenuto mediante trattamento con vapore e successiva essiccazione da cereali e grani amidacei interi decorticati, grani nudi, tritello o grani mondati;
d.
faricello («Schrot», «égrugé»): prodotto di macinazione ottenuto con la grossolana triturazione di grani interi inclusi i germi;
e.
semola («Griess», «semoule»): particelle di endosperma decorticate, ottenute con la triturazione o la macinazione;
f.
friscello («Dunst», «fin finot»): semola fine ulteriormente triturata e depurata;
g.
farina: grani e parti di grani finemente macinati con una grandezza delle particelle perlopiù inferiore a 180 μm;
h.
germe: l’embrione contenente grasso e proteine, con o senza scutello o cotiledone; può essere stabilizzato mediante trattamento termico;
i.
crusca: prodotto di macinazione che comprende gli strati esterni del grano, contenenti le fibre alimentari, e parti dello strato aleurone sottostante;
j.
glutine o glutine di frumento: frazione proteica del frumento e di tutte le specie di Triticum, della segale, dell’orzo, dell’avena o dei loro incroci e derivati insolubile in acqua e soluzione di cloruro di sodio di 0,5 mole/l;
k.
farina rigonfiante («Quellmehl», «farine de gonflement»): farina il cui amido è stato pregelatinizzato.