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Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile (ODOV)
Art. 69Caratterizzazione
1 Per il malto, la farina di malto e l’estratto di malto nonché per la farina integrale speciale deve essere indicato il genere di cereale (p. es. malto d’orzo, farina integrale di segale).
2 Le aggiunte secondo l’articolo 67 capoverso 3, comprese le sostanze fonti naturali di acido ascorbico, devono figurare nell’elenco degli ingredienti.