Ordinanza del DFI
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Art. 72 Denominazione specifica
1 I prodotti designati come «paste alimentari» possono essere fabbricati unicamente con prodotti di macinazione del frumento. 2 Se le paste alimentari vengono fabbricate con altri prodotti di macinazione quali farina di segale, orzo, avena, farro o soia, ciò dev’essere indicato nella denominazione specifica. 3 L’aggiunta di verdura o di altri ingredienti deve venir indicata nella denominazione specifica. Sono eccettuati:
4 Nella denominazione specifica si possono indicare le uova («paste alimentari all’uovo», «tagliatelle all’uovo») quando il prodotto contiene almeno 135 g di uova in guscio o congelate oppure 36 g di polvere di uovo intero per kg di prodotti di macinazione. Se vengono impiegate conserve di uova, il rapporto tra albume e tuorlo deve corrispondere a quello dell’uovo intero. 5 Se le paste all’uovo contengono uova che non provengono dalla gallina, la specie delle uova aggiunte dev’essere indicata nella denominazione specifica. 6 Nella denominazione specifica si può indicare il latte («paste alimentari al latte»), quando il prodotto contiene almeno 20 g di sostanza secca del latte per kg di prodotti di macinazione. |