Ordinanza del DFI
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Art. 82 Ulteriore caratterizzazione
1 Per i prodotti di cui all’articolo 87 e all’allegato 9 numeri 1–13 che pesano meno di 20 g, si può rinunciare all’indicazione del peso netto. 2 Per lo zucchero liquido, lo zucchero invertito liquido e lo sciroppo di zucchero invertito di cui all’allegato 9 numeri 4–6, devono essere indicati il tenore di sostanza secca e il tenore di zucchero invertito. 3 L’etichettatura deve recare l’aggettivo «cristallizzato» per lo sciroppo di zucchero invertito che contiene cristalli nella soluzione. |