Art. 9 Definizioni
Nella presente ordinanza s’intende per: - a.
- olio d’oliva vergine: olio ottenuto dal frutto dell’olivo;
- b.
- olio d’oliva raffinato: olio ottenuto dalla raffinazione dell’olio d’oliva vergine;
- c.
- olio d’oliva, composto da oli d’oliva raffinati e da oli d’oliva vergini: olio ottenuto dal taglio di olio d’oliva vergine e olio d’oliva raffinato diverso dall’olio d’oliva lampante;
- d.
- olio di sansa d’oliva greggio: olio da sansa d’olive conforme alle caratteristiche dell’allegato 2 previste per questa categoria e ottenuto mediante trattamento con solventi o processi fisici o che, fatti salvi determinati requisiti di cui all’allegato 2, corrisponde all’olio d’oliva lampante; non è considerato olio di sansa d’oliva greggio l’olio ottenuto mediante processi di riesterificazione o qualsiasi miscela con oli di altra natura;
- e.
- olio di sansa d’oliva raffinato: olio ottenuto dalla raffinazione di olio di sansa d’oliva greggio;
- f.
- olio di sansa d’oliva: olio ottenuto da un taglio di olio di sansa d’oliva raffinato e di oli di oliva vergini diversi dall’olio d’oliva lampante.
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