Ordinanza del DFI
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Art. 95 Estratti di spezie
1 Gli estratti di spezie sono estratti ottenuti dalle spezie mediante procedimenti fisici, inclusa la distillazione. 2 L’uso di estratti di spezie in sostituzione delle spezie è ammissibile nell’ambito della buona prassi di fabbricazione, sempre che la legislazione federale in materia di derrate alimentari non disponga altrimenti. |