Ordinanza
|
Art. 14 Trasmissione del processo verbale al Consiglio federale
1 Decorso il termine di ricorso, il Governo cantonale trasmette al Consiglio federale il processo verbale dell’ufficio elettorale del Cantone, unitamente al Foglio ufficiale e a eventuali ricorsi corredati del suo parere. 2 Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso, esso trasmette all’Ufficio federale di statistica, i moduli 1 a 4 dell’allegato 2 e tutte le schede.27 Queste vanno imballate separatamente per Comune. 27Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423). |