Ordinanza
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Art. 16 Elezione complementare 29
Nel caso di elezioni complementari (art. 56 cpv. 1 della LDP), il Governo cantonale invita il rappresentante dei firmatari della lista a presentare entro trenta giorni una proposta di candidatura. A tal fine, gli consegna una copia della proposta di candidatura iniziale con il nome e l’indirizzo di tutti i firmatari. 29Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761). |