Ordinanza
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Art. 2 Cambiamento del domicilio politico 5
Chi cambia il domicilio politico nelle quattro settimane precedenti una votazione o un’elezione federale riceve al nuovo domicilio il materiale di voto per tale scrutinio solo se prova di non avere già esercitato il diritto di voto nel domicilio politico precedente. 5Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761). |