Ordinanza
|
Art. 23 Esame preliminare
1 I promotori dell’iniziativa, se sottopongono a esame preliminare un testo redatto in più lingue ufficiali, devono indicare alla Cancelleria federale quale testo è determinante per eventuali adeguamenti. 2 Se presentano il testo dell’iniziativa in un’unica lingua ufficiale, la Cancelleria federale provvede alla traduzione non appena i promotori l’hanno dichiarato definitivo. 3 Tutti i promotori dell’iniziativa certificano con firma autografa alla Cancelleria federale la loro appartenenza al comitato d’iniziativa. I relativi moduli possono essere ottenuti gratuitamente presso la Cancelleria federale.37 3bis Se il progetto di lista delle firme contiene un numero di nomi superiore a quello dei membri che può comprendere il comitato, la Cancelleria federale stralcia gli ultimi nominativi.38 4 La Cancelleria federale pubblica nel Foglio federale la decisione inerente all’esame preliminare, indicando anche il nome e l’indirizzo di tutti i promotori dell’iniziativa. Se i promotori desiderano che l’iniziativa sia tradotta in lingua romancia, tale versione è pubblicata nell’edizione tedesca del Foglio federale.39 40 37Introdotto dal n. I dell’O del 27 set. 1982, in vigore dal 15 ott. 1982 (RU 1982 1787). 38Introdotto dal n. I dell’O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761). 39Per. introdotto dal n. I dell’O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761). 40Introdotto dal n. I dell’O del 27 set. 1982, in vigore dal 15 ott. 1982 (RU 1982 1787). BGE
138 IV 70 (6B_605/2011) from 30. Januar 2012
Regeste: Art. 282 Ziff. 1 Abs. 2 StGB; Wahlfälschung. Wer nur Wahl- oder Stimmzettel für Dritte ausfüllt, aber nichts unternimmt, um sie an die Behörde weiterzuleiten, nimmt nicht unbefugt an einer Wahl oder Abstimmung im Sinne von Art. 282 Ziff. 1 Abs. 2 StGB teil. Damit die richtige Feststellung des Volkswillens gefährdet wäre, müsste er die Wahl- oder Stimmzettel an die Behörde senden oder in die Urne werfen (E. 1.4). |