Ordinanza
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Art. 27e Nulla osta della Cancelleria federale 54
1 Il Cantone cui è stata accordata l’autorizzazione di principio deve ottenere il nulla osta della Cancelleria federale per ogni scrutinio svolto con il voto elettronico. La Cancelleria federale stabilisce le condizioni cui è subordinata la concessione del nulla osta e il contenuto delle relative domande. 2 Il nulla osta è concesso se il sistema scelto dal Cantone e le modalità d’esercizio soddisfano le condizioni stabilite dalla Cancelleria federale. 3 Se, esaminata una domanda, la Cancelleria federale giunge alla conclusione che le condizioni non sono soddisfatte, lo comunica al Cantone interessato motivando le proprie valutazioni. 4 Se il Cantone interessato non condivide le valutazioni della Cancelleria federale, questa sottopone la domanda al Consiglio federale affinché decida. 5 Il voto elettronico nell’ambito di scrutini federali è ammesso soltanto in quanto nel territorio stabilito sia reso possibile per tutti gli oggetti e le elezioni previsti dallo scrutinio in questione. 54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU2013 5365). |