Ordinanza
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Art. 27f Limiti 56
1 La Cancelleria federale stabilisce i requisiti che il sistema di voto elettronico e il suo esercizio devono soddisfare affinché:
2 Nel verificare il rispetto dei limiti non si tiene conto degli Svizzeri all’estero aventi diritto di voto. 56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU2013 5365). |