Ordinanza
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Art. 27kbis Impiego di un sistema gestito da terzi 62
1 Un Cantone privo di un proprio sistema di voto elettronico può:
2 In tali casi i Cantoni interessati, la Cancelleria federale ed eventualmente l’impresa in questione disciplinano i dettagli in un contratto. 62 Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2010 (RU 2010 275). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU2013 5365). |