Ordinanza
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Art. 27m Informazione degli aventi diritto di voto 64
1 I Cantoni che svolgono prove informano in modo comprensibile gli aventi diritto di voto sull’organizzazione, la tecnica e la procedura del voto elettronico. Spiegano come affrontare eventuali problemi e come è assicurata la verificabilità. 2 Tutti gli atti importanti compiuti dalle autorità in relazione al voto elettronico e la relativa documentazione devono essere accessibili a rappresentanti degli aventi diritto di voto. È fatto salvo l’articolo 7 della legge del 17 dicembre 200465 sulla trasparenza. 64 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU2013 5365). 65 RS 152.3 |