Ordinanza
|
Art. 27o Consulenza scientifica 68
1 La Cancelleria federale può rilevare dati concernenti l’utilizzazione del voto elettronico o farli rilevare dai Cantoni e disporre che talune prove siano sorrette da una consulenza scientifica. 2 La Cancelleria federale provvede in particolare a verificare l’efficacia delle prove del voto elettronico, segnatamente l’evoluzione della partecipazione al voto e l’incidenza sulle abitudini di voto, e assicura la coerenza delle verifiche. 3 Dopo ogni prova, il Cantone trasmette alla Cancelleria federale dati statistici anonimi concernenti l’utilizzazione del voto elettronico. Se rileva ulteriori dati, informa la Cancelleria federale sulle risultanze di tali dati. 68 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU2013 5365). |