Ordinanza
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Art. 6 Pubblicazione del risultato cantonale
Il Governo cantonale pubblica immediatamente nel foglio ufficiale cantonale il contenuto del processo verbale della votazione, senza qualsiasi osservazione o decisione. Indica le possibilità di ricorso secondo l’articolo 77 della LDP9. 9 Nuovo termine giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU2013 5365). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. |