Ordinanza
|
Art. 6a Ripartizione dei seggi del Consiglio nazionale 10
La ripartizione tra i Cantoni dei seggi del Consiglio nazionale è stabilita in base alla loro quota sulla popolazione residente permanente in Svizzera ai sensi dell’articolo 19 lettera a dell’ordinanza del 19 dicembre 200811 sul censimento. 10 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 19 dic. 2008 sul censimento federale della popolazione, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 241). 11 RS 431.112.1 |