1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU2013 5365).
Art. 8Moduli
1 Il Governo cantonale disciplina la composizione degli uffici elettorali dei Comuni, impartisce loro le necessarie istruzioni e trasmette loro i moduli per lo spoglio. Questi devono essere conformi ai moduli 1 a 5 dell’allegato 2.
2 I Cantoni possono ottenere i moduli per lo spoglio, a prezzo di costo, dalla Cancelleria federale.
3 Il Consiglio federale può autorizzare un Cantone, su domanda giustificata, a modificare i moduli. La domanda dev’essere presentata entro il 1° gennaio dell’anno dell’elezione. Le modificazioni autorizzate non devono più essere approvate.14
14Nuovo testo giusta il n. IV 3 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).