Ordinanza
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Art. 8a Termine per la presentazione delle proposte 15
1 Ogni Cantone comunica alla Cancelleria federale, entro il 1° marzo dell’anno delle elezioni, il lunedì che ha designato, tra il 1° agosto e il 30 settembre, come termine per la presentazione delle proposte di candidatura e se ha limitato a sette oppure a 14 giorni il termine per le modifiche. 2 I Cantoni che hanno diritto a un solo seggio al Consiglio nazionale e i cui ordinamenti non contemplano elezioni tacite non sono tenuti a effettuare alcuna comunicazione.16 15Introdotto dal n. I dell’O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423). 16Introdotto dal n. I dell’O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761). |