Ordinanza
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Art. 8b Contenuto e firma della proposta di candidatura 17
1 Le proposte di candidatura devono almeno contenere le indicazioni corrispondenti a quelle del modulo modello (allegato 3a). 2 Firmando la proposta di candidatura (art. 24 cpv. 1 LDP), i candidati aventi domicilio politico nel circondario elettorale dichiarano di accettare la proposta (art. 22 cpv. 3 LDP). 3 Il Cantone stralcia senza indugio da tutte le proposte il nome dell’elettore che ha firmato più di una proposta.18 17Introdotto dal n. I dell’O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423). 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU20023200). |