Ordinanza
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Art. 8c Liste omonime 19
1 Un gruppo può inoltrare, sotto denominazione uguale, parecchie proposte che devono unicamente differenziarsi mediante un’aggiunta. 2 Le liste di un medesimo gruppo possono formare sotto-congiunzioni soltanto quando l’aggiunta differenziatrice è intesa a specificare il sesso, l’età, l’appartenenza di un gruppo o la regione dei candidati. 3 Per quanto l’aggiunta differenziatrice non fa riferimento a una delimitazione regionale delle liste, il gruppo designa una delle proposte come lista privilegiata. …20 19Introdotto dal n. I dell’O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423). 20 Per. abrogato dal n. IV 3 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477). |