Ordinanza
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Art. 8d Appuramento delle proposte 21
1 Gli uffici competenti dei Cantoni soggetti all’obbligo di comunicazione inviano alla Cancelleria federale un esemplare di ogni proposta, al più tardi il giorno successivo al termine per la loro presentazione.22 2 Nel caso di candidature plurime, la Cancelleria federale considera quella della prima proposta ricevuta. …23 3 La Cancelleria federale notifica gli stralci al Cantone, per via elettronica o mediante telefax, entro 72 ore dal recapito delle proposte.24 4 Il Cantone trasmette alla Cancelleria federale una copia di ciascuna lista, entro 24 ore dalla scadenza del termine di appuramento. Specifica che la lista è appurata. 21Introdotto dal n. I dell’O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423). 22Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761). 23 Per. abrogato dal n. IV 3 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477). 24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023200). |