Ordinanza
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Art. 9 Trasmissione all’ufficio elettorale del Cantone
1 Gli uffici elettorali dei Comuni trasmettono all’ufficio elettorale del Cantone, immediatamente dopo la compilazione dei risultati, i processi verbali dell’elezione con i moduli complementari e le schede. 2 Le schede devono essere imballate e sigillate tenuto conto dell’ordine secondo il quale è avvenuto lo spoglio. |